1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento la proposta e lo studio elaborati dalla commissione, corredati da una relazione del Ministro dell'economia e delle finanze, per l'espressione, entro i successivi trenta giorni, di un parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'adozione di un'iniziativa in sede comunitaria nell'ambito del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.